Ecobonus e detrazione del 110% nel Decreto Rilancio appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nel nuovo decreto Rilancio, pubblicato ufficialmente in Gazzetta Ufficiale, compare all’art. 119 “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” una delle misure sicuramente più interessanti per cittadini ed imprese.

E’ stata infatti incrementata al 110% la percentuale di detrazione per i lavori.

Ecobonus e Detrazione del 110% tra le misure nel Decreto Rilancio
Ecobonus e Detrazione del 110% tra le misure nel Decreto Rilancio

Finestre Temporali

Con il nuovo strumento approvato è possibile usufruire di una detrazione fiscale del 110% del costo sostenuto per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico (c.d. sismabonus – e ecobonus), per gli interventi effettuati dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021.

Chi ne ha diritto

A stabilire i beneficiari della super detrazione del 110% è il comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

Possono quindi beneficiare della maxi agevolazione:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività dì impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

I lavori sugli edifici unifamiliari (villette) rientrano nel bonus solo se adibiti a prima casa. Per quanto riguarda le seconde case, i lavori potranno beneficiare della detrazione del 110% solo se non unifamiliari.

La detrazione del 110% non spetta per per gli interventi effettuati sugli immobili delle imprese e negli uffici utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della professione.

Gli interventi ammessi

Sono ammessi alla detrazione del 110% i seguenti interventi:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opacheverticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio conun’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione del 110% e’ calcolata su un ammontare complessivo delle spese nonsuperiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unita’immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione del 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio ed e’ riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi ogeotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione del 110% e’ calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e’ riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

In presenza di uno di questi interventi, la detrazione del 110% spetta anche per tutti gli eventuali altri interventi di efficientamento energetico, come:

  • l’installazione di pannelli solari o di schermature solari,
  • la sostituzione degli infissi.
Detrazione del 110% nel decreto rilancio
Detrazione del 110% nel decreto rilancio

Ai fini dell’accesso alla detrazione del 110%, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica piu’ alta, da dimostrare
mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici la detrazione spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche’ l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi previsti dall’Ecobonus. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (quindi non ecobonus) il predetto limite di spesa e’ ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Impianti Fotovoltaici con Detrazione del 110%
Impianti Fotovoltaici con Detrazione del 110%

La detrazione del 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita’ di accumulo del sistema di accumulo.

La detrazione è comunque subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non e’ cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.

Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, e’ riconosciuta la detrazione del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche’ l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di ecobonus o sismabonus.

La detrazione, quanto vale e come ottenerla

Come già visto, la detrazione globale arriverà al 110% dell’importo speso e potrà essere goduta in cinque rimborsi annuali di pari importo.

In mancanza di liquidità o in alternativa, i beneficiari della detrazione ( famiglie e condomini) potrebbero cedere il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori, cosa che ora è concessa solo agli incapienti. Ha dichiarato a tal proposito il sottosegretario Fraccaro:

“Saranno loro questi soggetti (banche, imprese o le imprese che hanno fatto i lavori, ndr) ad anticipare le somme necessarie per effettuare i lavori e saranno poi loro a incassare il credito di imposta dal fisco, con la possibilità anche di cederlo ulteriormente in passaggi successivi e senza limiti.”

I documenti per la detrazione del 110%

L’iter documentale per poter godere della detrazione del 110% è abbastanza articolato.

E’ necessaria l’autorizzazione assembleare del condominio per i lavori sulle parti comuni.

Successivamente sarà necessario procedere con le pratiche autorizzative sotto il piano urbanistico ed edilizio (SCIA, CILA etc…) e alla redazione della Legge 10.

In aggiunta , sarà necessario attendere l’avvio delle procedure dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il visto di conformità che commercialisti e CAF dovranno rilasciare per poter procedere con la richiesta del bonus con detrazione del 110% e la cessione del credito.

Tecnici Abilitati dovranno attestare i miglioramenti energetici per la detrazione del 110%
Tecnici Abilitati dovranno attestare i miglioramenti energetici

Serve poi l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato, per certificare che i lavori porterebbero un miglioramento di due classi energetiche (o la più alta raggiungibile).

Bisognerà poi comunicare i dati degli interventi esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con cui verranno definite le modalità attuative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Sarà anche necessario effettuare la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

Gli uffici di Assistenzafiscale.net sono a disposizione per chiarimenti e, grazie alla collaborazione con professionisti del settore, possono fornire tutta l’assistenza necessaria per godere del bonus detrazione al 110%.

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