Ulteriori disposizioni del DL “Cura Italia”

Si riepilogano le ulteriori misure agevolative introdotte dal DL Cura Italia.

Qui link alla prima parte degli aiuti previsti

PROFESSIONISTI – CO.CO.CO – INDENNITÀ UNA TANTUM – È riconosciuta un’indennità una tantum di €. 600 a favore:

  • dei professionisti (“senza Cassa”) con P.Iva attiva alla data del 23/02/2020
  • dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23/02/2020 (inclusi i co.co.co. di ASD/SSD) che siano iscritti alla Gestione separata (art. 2, co. 26, L. n. 335/95), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L’indennità è erogata (nei limiti dello stanziamento pubblico) all’Inps, previa domanda.

Aspetti fiscali: l’indennità del DL Cura Italia non concorre alla formazione del reddito (artt. 26 e 92).

Cura Italia

 

DL Cura Italia

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO – INDENNITÀ UNA TANTUM – Il DL Cura Italia prevede una indennità una tantum pari a €. 600 anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità è erogata (ma nei limiti degli importi stanziati) dall’Inps, previa domanda.

Aspetti fiscali: l’indennità non concorre alla formazione del reddito (artt. 26 e 27).

Divieto di cumulo: l’indennità non è cumulabile con quella prevista al punto precedente.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI – Ai titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49, co. 1, lett. a), Tuir) che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a €. 40.000 spetta secondo il DL Cura Italia un premio per il mese di marzo 2020, (non imponibile) pari a € 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d’imposta (artt. 23 e 29 Dpr 600/73) riconoscono in via automatica tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; compensano l’incentivo erogato secondo le regole ordinarie (art. 60).

PROFESSIONISTI – CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE – È prevista la possibilità per gli enti privati di previdenza obbligatoria (di cui ai Dlgs n. 509/94 e n. 103/96) di intraprendere, in via eccezionale, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente (art. 43).

MUTUI PRIMA CASA – PARTITE IVA – Il DL Cura Italia dispone la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura – che resterà in vigore per 9 mesi – è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Nessun obbligo di presentare l’Isee (art. 53).

SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO – CREDITO D’IMPOSTA – Introdotto un credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di € 20.000 (comunque nel limite dello stanziamento pubblico) per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro destinato a imprenditori e professionisti (art. 61).

NEGOZI E BOTTEGHE – CREDITO D’IMPOSTA – È introdotto un credito d’imposta a favore degli imprenditori che esercitano l’attività in locali condotti in locazione. Misura del bonus: 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Ne rimangono esclusi le attività di cui agli All. 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (in quanto tali attività sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità). Tale credito si potrà utilizzare esclusivamente in compensazione nel mod. F24 (art. 62).

IMPRESE AGRICOLE – CONTRIBUTI PAC – È prevista la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC (art. 10-ter, comma 2, D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modifiche dalla legge 21 maggio 2019, n. 44) (art. 75).

BONUS PUBBLICITÀ – Per il triennio 2020-2022, il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari nell’editoria si applicherà nella misura unica del 30% (scompare, dunque, il “criterio incrementale”) (art. 95).

DONAZIONI – DETRAZIONI FISCALI – Donazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali: è riconosciuta una detrazione del 30% per un importo non superiore a €. 30.000 per le erogazioni liberali in denaro, effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Donazioni effettuate da imprese: si applica l’art. 27 L. n. 133/99 (dettata per le erogazioni liberali effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti); pertanto tali erogazioni in denaro: sono deducibili dal reddito d’impresa ed i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Ai fini Irap, le medesime erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento (art. 63).

ACCERTAMENTI – SOSPENSIONI – Vengono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività:

  • di liquidazione e di controllo (art. 36-bis e ter Dpr 600/73 e art. 54 Dpr 633772) di accertamento
  • di riscossione
  • e di contenzioso

da parte degli uffici degli enti impositori. La sospensione, quindi, è limitata alle attività degli enti impositori (art. 64).

ISTANZE DI INTERPELLO – Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e di consulenza fiscale (art. 64).

ALTRE SOSPENSIONI – Sono inoltre sospesi i termini di cui:

  • all’art. 7, co. 2, D.Lgs. n. 128/2015, n. 128 (regime di adempimento collaborativo)
  • all’art. 1-bis D.L. n. 50/2017 (procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata)
  • artt. 31-ter (accordi preventivi per le imprese con attività internazionale) e 31-quater (rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale) del D.P.R. n. 600/73
  • art. 1, co. 37-43, L, n. 190/2014 (procedure di Patent Box).

Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività (non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza) consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis, c.p.c, 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’art. 22 della Legge 7 agosto, n. 241, e dell’art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Norme applicabili Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica l’art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 (art. 64).

PROCESSI TRIBUTARI – Il D.L. n. 11/2020 aveva disposto il differimento delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020; ora tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 15 aprile 2020. Sono sospesi fino al 15/04/2020 anche i termini per la notifica del ricorso in 1° grado innanzi alle Commissioni tributarie nonché il termine di cui all’art. 17-bis, comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (reclamo e mediazione) (art. 80).

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – Rimane sospeso fino al 15 aprile il conteggio dei termini relativi a tutti i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio, oppure avviati dopo tale data. Le concessioni e i permessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile restano validi fino al 15 giugno (art. 100).

TERZO SETTORE – L’adeguamento degli statuti alla riforma del Terzo Settore con le maggioranze “alleggerite” (art. 101, co. 2, D.Lgs. 117/2017). slitta dal 30.06.2020 al 31.10.2020 e l’approvazione dei bilanci per il 2020, Onlus, Odv (organizzazioni di volontariato) e Aps (associazioni di promozione sociale), per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada all’interno del periodo emergenziale (stabilito dalla Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020) possano approvare i propri bilanci entro il 31/10/2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Slitta al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le imprese sociali dovranno adeguarsi al D.Lgs. n. 112/2017 (art. 34).

DOCUMENTI DI IDENTITÀ – Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell’emergenza, la validità viene prorogata al 31 agosto (la misura non si applica peraltro ai documenti validi per l’espatrio) (art. 101).

SOCIETÀ – APPROVAZIONE BILANCIO (le “PARTICOLARI ESIGENZE” EX LEGE) – In deroga all’art. 2364, co. 2, C.C. (convocazione dell’assemblea ordinaria entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio) e dall’art. 2478-bis c.c. (termine entro il quale il bilancio d’esercizio deve essere presentato ai soci) le società possono convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Inoltre è consentito che le società possano prevedere, anche in deroga alle previsioni dello stutato:

  • il voto elettronico o per corrispondenza (consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto), nonchè l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
  • che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, co. 5, 2479-bis, co. 4, e 2538, co. 6, c.c.
  • la mancata necessità che il presidente, il segretario (o il notaio) si trovino nello stesso luogo (art. 102).

SERVIZI POSTALI – Invii raccomandati, invii assicurati e distribuzione dei pacchi (art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 261/99): gli operatori postali procedono alla consegna di tali invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Notificazione a mezzo posta (L. n. 890/1982; art. 201 D.Lgs. n. 285/92): l’operatore postale effettua le notificazioni mediante deposito del piego presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Del deposito del piego è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dev’essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda (art . 105).

 

Link alla pagina del ministero della Salute sul decreto Cura Italia

 

Categories:

Comments are closed

Prenota tramite Whatsapp!